Indennità per aree svantaggiate di montagna a fondo perduto

Indennità per le aree svantaggiate di montagna

La sottomisura è finalizzata a contrastare l’abbandono delle superfici agricole di montagna che, solo se utilizzate e governate, possono concorrere a garantire un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico e dell’erosione dei suoli; il mantenimento dell’agricoltura di montagna contribuisce quindi alla protezione dell’ambiente e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

L’erogazione di una indennità commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi  delle imprese agricole causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette, contribuirà a mantenere sul territorio montano le piccole e le medie aziende, assicurando un’integrazione del loro reddito e una maggiore sostenibilità economica.

Tempistiche - Bando Indennità per le aree svantaggiate di montagna

Apertura delle domande in data mercoledì 16 marzo 2022 e chiusura il giorno lunedì 16 maggio 2022 esclusivamente per via telematica e su piattaforma Regione Lombardia dedicata.

Caratteristica dell'agevolazione - Bando Indennità per le aree svantaggiate di montagna

Sono stati definite delle classi di superficie e relativa indennità in base al sistema agricolo ed alla tipologia colturale per ettaro che viene presentato ed accettato nella domanda.

Viene erogato un contributo per ettaro,

  • fino a un massimo di 232 €/ha per i pascoli
  • 436 €/ha per i prati permanenti
  • 174 €/ha per i prati avvicendati
  • 261 €/ha per i vigneti non terrazzati, frutteti, oliveti e castagneti
  • 653 €/ha per i vigneti terrazzati

 

Attività - Bando Indennità per le aree svantaggiate di montagna

In base alla tipologia di terreno e destinazione, sarà necessario presentare documentazione specifica.

Soggetti Beneficiari - Chi può ottenere il contributo - Bando Indennità per le aree svantaggiate di montagna

Imprenditori agricoli che risultano “Agricoltori in attività” ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e che esercitano l’attività agricola in aree svantaggiate di montagna.