1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto, l’autorizzazione di spesa, è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Per le medesime finalità, l’autorizzazione di spesa, è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate.
3. Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d’imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell’imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza l’applicazione dei limiti indicati nel decreto. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Le disposizioni del precedente punto si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
5. Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d’imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza l’applicazione dei limiti indicati nel decreto. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
6. Le disposizioni di cui al punto 5 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi del decreto.